Regolamento
concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto
l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421" nel testo modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni,
spetta al Ministro della Sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione;
ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di
laboratorio biomedico;
visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità,
espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema
di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, al Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento
Art.
1.
1.
E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio
biomedico con il seguente profilo: il tecnico di laboratorio
biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del
diploma universitario abilitante, responsabile degli atti
di sua competenza, che svolge attività di laboratorio
di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche
ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia,
di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica,
di ematologia, di citologia e di istopatologia.
2.
Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a)
svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione
lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato
di laboratorio preposto alle diverse responsabilità
operative di appartenenza;
b)
è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del
corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio
operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione
dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
c)
verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli
indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
d)
controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature
utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria e alla eventuale
eliminazione di piccoli inconvenienti;
e)
partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro
nell'ambito della struttura in cui opera;
f)
svolge la sua attività in strutture di laboratorio
pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente,
in rapporto di dipendenza o libero-professionale.
3.
Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione
del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Art.
2
1.
Con decreto del Ministero della Sanità è disciplinata
la formazione complementare post-base in relazione a specifiche
esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.
Art.
3
1.
Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio
biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
abilita all'esercizio della professione.
Art.
4
1.
Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati,
conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti
al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso
ai pubblici uffici.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarlo e di farlo osservare.
A
norma della legge N°1 del 2004 la formazione avviene attraverso
ilcorso di laurea in TLB.
il
Presidente Assiatel, Rosario DeFalco
PROSPETTIVE
PROFESSIONALI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DEL TSLB
Il
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
(dm
Sanità 745/94)
opera
presso Laboratori Analisi di:
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- microbiologia
e virologia
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- ematologia
ed immunoematologia
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- citologia,
istologia, anatomia patologica
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